I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 6 luglio 2010, n. 67/E, devono ritenersi non più attuali a decorrere dal 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore dell’articolo 9, comma 7, del citato decreto legislativo n. 141 del 2010).
In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E.
In particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. “roll-over”), rientrano tra i “contratti finanziari differenziali” i quali ai sensi del medesimo testo unico sono considerati strumenti finanziari derivati.
Analogamente, sono da considerarsi strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei contratti “differenziali” quelli di compravendita in valuta che, pur in assenza di clausole contrattuali che prevedano espressamente il rinnovo automatico, presentino caratteristiche tali da consentire di mantenere aperte overnight le posizioni a fine giornata (con conseguente trasformazione della posizione spot in una posizione a termine).
Pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate i contratti sopra citati devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del T.u.i.r., i cui redditi, se percepiti da parte di una persona fisica, non imprenditore, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell’art. 5 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del T.u.i.r, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.