Con sentenza del 9 ottobre 2014, C-326/12, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale la mancata osservanza, da parte di un fondo di investimento non residente, degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione di talune informazioni previsti dalla normativa medesima, obblighi indistintamente applicabili ai fondi residenti e non residenti, determina la tassazione forfettaria dei redditi derivanti al contribuente dai fondi di investimento medesimi, laddove tale normativa non consenta al contribuente stesso di fornire elementi o informazioni idonei a determinare l’effettiva entità di detti redditi.