Con sentenza del 2 giugno 2016 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di tassazione dei fondi pensione.
L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso:
- non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte quando sono versati ad un fondo pensione non residente e, quando sono versati ad un fondo pensione residente, sono assoggettati ad un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio, il quale, con il tempo, mira a corrispondere alla tassazione di tutti i redditi di capitale secondo il regime di diritto comune;
- osta tuttavia a che i fondi pensione beneficiari non residenti non possano tener conto delle eventuali spese professionali direttamente connesse alla percezione dei dividendi, quando il metodo di calcolo della base imponibile dei fondi pensione residenti preveda di tenerne conto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.