Il trattamento fiscale ai fini delle imposte sul reddito in dipendenza di un danno subito da un bene relativo alla impresa per cui sia riconosciuto e liquidato un indennizzo assicurativo, dipende dalle caratteristiche del nocumento subito dal bene.
Ove questo sia completamente o parzialmente distrutto a seguito dell’evento dannoso, sì che la diminuzione di funzionalità rimanga come dato permanente, con diminuzione del valore patrimoniale del bene, si applica l’art. 54 (ora 86), comma 1, lett. b), T.u.i.r. (secondo cui sono considerate plusvalenze i risarcimenti “anche in forma assicurativa, per la perdita od il danneggiamento dei beni” relativi alla impresa) cui è correlato il comma 2 dello stesso articolo di legge, il quale specifica che “l’ammontare della plusvalenza è costituto dalla differenza tra il corrispettivo e l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato”. Va da sé che tale plusvalenza si realizza quando danno e risarcimento si collocano nelle stesso esercizio; ove ciò non si verifichi trova applicazione l’art. 55 (ora 88), comma 1, T.u.i.r., secondo cui, salva l’ipotesi che il credito relativo al risarcimento sia stato iscritto a bilancio nel medesimo periodo di imposta dell’evento dannoso, il risarcimento stesso costituisce sopravvenienza attiva completamente tassabile sul presupposto che il danno abbia generato una posta negativa già considerata nell’esercizio di competenza.
Qualora invece il danno sia tale da potere essere riparato, il bene mantiene il valore espresso in bilancio prima della insorgenza di questo e le spese di riparazione concorrono alla formazione della base imponibile come componenti negativi secondo i criteri previsti dall’art. 67, comma 7 (ora art. 102, comma 6), T.u.i.r., ed il risarcimento costituisce componente positivo di reddito da contrapporre alle spese di riparazione. Qualora danno e risarcimento si collocano in esercizi diversi, ciascuna delle due voci si valuta, in negativo ed in positivo, nei rispettivi periodi di competenza.