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Tassazione Trust: nuova Circolare Agenzia delle Entrate

21 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, sulla tassazione del trust.

La presente circolare fornisce indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust (tassazione trust) alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 1241 in tema di imposizione diretta.

Tassazione Trust opachi 

In particolare, il decreto in oggetto ha previsto la modifica della disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, concernente le “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, derivanti da trust stabiliti in giurisdizioni che, in relazione al trattamento dei trust vengono considerate a fiscalità privilegiata.

Tale nuova disciplina ha come scopo quello di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi,  ossia di trust privi di beneficiari di reddito “individuati” – al fine di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, implichi la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.

Pertanto, a seguito delle circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E di commento alle disposizioni in materia di trust introdotte dalla legge finanziaria 2007, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare in oggetto presenta una serie di chiarimenti sulla tassazione del trust ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di trust opachi con sede in Paesi con regimi fiscali privilegiati.

Tassazione Trust – Imposizione indiretta

Con riferimento, invece, all’imposizione indiretta, l’Agenzia delle Entrate segue un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che allo stato attuale si può essere ritenuto come consolidato.

In ragione  di detto orientamento, la “dotazione di beni e diritti in trust, per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, non prevede di per sé un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, un arricchimento dei beneficiari.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, per l’applicazione delle sopraindicate imposte si dovrà far riferimento non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il costituente dispone, ma all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.

Per quanto riguarda le imposte indirette, quindi, l’Agenzia delle Entrate recepisce l’orientamento dalla Corte di Cassazione, con il relativo superamento delle indicazioni sul punto indicate nei precedenti documenti di prassi (circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, e circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E).

Vengono, inoltre, forniti chiarimenti sulla tassazione indiretta applicabile con riferimento alle principali tipologie di atti concernenti la “vita” del trust.

Tassazione Trust – Obblighi di monitoraggio fiscale e beni detenuti all’estero

Per quanto riguarda invece la disciplina normativa degli obblighi di monitoraggio fiscale, in ragione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio), vengono forniti specifici chiarimenti, superando in parte, quelli forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

Vengono, infine, forniti una serie di chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia.

La Circolare in oggetto, inoltre, fornisce chiarimenti con riferimento ai trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla L. n. 112/2016, cosiddetta “Legge Dopo di Noi”.

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