Con Comunicazione del 5 febbraio 2016 rubricata “Parametri di indicizzazione dei finanziamenti con valori negativi: trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nei rapporti con la clientela” Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni sui finanziamenti a tasso indicizzato.
In particolare, Banca d’Italia ha previsto gli intermediari dovranno:
a) attenersi a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza e correttezza e alla rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela. In particolare, gli intermediari dovranno astenersi dall’applicare di fatto clausole di c.d. “tasso minimo” (“floor clause”) non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale;
b) verificare che gli applicativi e le procedure in uso, nel caso in cui i parametri di indicizzazione assumano valore negativo, determinino correttamente il tasso d’interesse applicabile a ciascun rapporto e l’ammontare degli interessi tempo per tempo dovuti;
c) condurre sollecitamente una verifica delle condotte sinora seguite nella determinazione degli interessi dovuti e provvedere alle conseguenti restituzioni nel caso in cui tali condotte risultino in contrasto con quanto precisato al punto a); in tale ipotesi andrà resa un’informativa specifica alla Banca d’Italia.
Di questo e di altri temi, tra cui il recepimento della direttiva mutui oggi in discussione in Parlamento, parleremo nel corso del convegno che la nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 10 maggio a Milano (per maggiori info cfr. contenuti correlati).