La Commissione UE ha pubblicato delle ulteriori domande frequenti (FAQ) che forniscono chiarimenti tecnici sull’applicazione della tassonomia sulle attività economiche sostenibili dell’UE, in particolare sui criteri tecnici di screening per le nuove attività inclusi nella tassonomia del clima e negli atti delegati in materia ambientale, sui criteri generici “non arrecare danni significativi” (DNSH) e sui relativi obblighi di comunicazione.
Nel piano d’azione sul finanziamento della crescita sostenibile, adottato nel marzo 2018, la Commissione si è impegnata a stabilire un chiaro sistema di classificazione dell’UE – o tassonomia dell’UE – per le attività economiche sostenibili, al fine di creare un linguaggio comune per tutti gli attori del sistema finanziario.
Il Regolamento sull’istituzione di un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili (“Regolamento sulla tassonomia”) ha definito un sistema di classificazione unico UE delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale e ha stabilito la trasparenza delle attività economiche sostenibili.
Nel giugno 2021, la Commissione ha adottato l’Atto delegato sulla tassonomia dell’UE per il clima che stabilisce un elenco di criteri tecnici di selezione (“TSC”) per alcune attività economiche che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai cambiamenti climatici, senza danni significativi per qualsiasi altro obiettivo ambientale.
L’Atto delegato UE sulla tassonomia climatica è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 1° gennaio 2022; è stato modificato per la prima volta il 9 marzo 2022 dall’Atto delegato complementare sulla tassonomia.
Nel giugno 2023, la Commissione ha adottato l’Atto delegato sulla tassonomia ambientale dell’UE, che stabilisce TSC per le attività economiche che possono contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli altri quattro obiettivi ambientali previsti dal regolamento sulla tassonomia (uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso un’economia circolare; prevenzione e controllo dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi).
Inoltre, le modifiche all’Atto delegato sulla tassonomia dell’UE hanno preso in considerazione i quattro obiettivi ambientali non correlati al clima nelle imprese.
La Commissione ha inoltre modificato l’Atto delegato sulla tassonomia del clima aggiungendo altre attività economiche per gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
A seguito dell’esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Atto delegato sulla tassonomia ambientale, le modifiche all’Atto delegato sulla tassonomia delle informazioni e all’Atto delegato sulla tassonomia climatica sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 21 novembre 2023 e sono entrati in in vigore il 1° gennaio 2024.
La comunicazione pubblicata da parte della Commissione, integrando le precedenti comunicazioni sulla tassonomia UE, contiene quindi chiarimenti tecnici che rispondono alle domande più frequenti (FAQ) sulle TSC contenute nella legge delega sulla tassonomia e nella Legge delega sulla tassonomia climatica, nonché gli obblighi di comunicazione per gli aspetti ambientali non climatici.
Tale comunicazione si concentra su domande tecniche sui criteri e sulle attività incluse nella legge delega sulla tassonomia ambientale e su ulteriori domande ricevute in merito alle attività incluse nella legge delega sulla tassonomia del clima: lo scopo è quello di facilitare l’effettiva applicazione di questi atti.
La Commissione mira a rendere il quadro della tassonomia più facile da usare per le imprese, facilitare la rendicontazione e ridurre i costi per le imprese:
- intensificando gli sforzi per sostenere gli utenti della Tassonomia nell’interpretazione e nell’osservanza delle TSC stabilite nel documento con le TSC stabilite negli atti delegati sulla tassonomia e di esplorare soluzioni digitali per la rendicontazione
- lavorando su possibili adeguamenti per migliorare l’utilizzabilità di alcune TSC (compresi i criteri DNSH)
- fornendo un supporto su misura attraverso lo strumento di supporto tecnico alle autorità nazionali competenti, anche per quanto riguarda l’attuazione delle TSC e la riduzione degli oneri normativi.
Le risposte alle FAQ contenute nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni esistenti nella legislazione applicabile: non estendono in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale legislazione, né introducono requisiti aggiuntivi per le imprese interessate o le autorità competenti.