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Tax Compliance Model: le linee guida AE sul rischio fiscale

10 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 5320/2025, ha approvato le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (ovvero il c.d. Tax Compliance Model – TCM).

Ha fornito inoltre indicazioni sugli adempimenti necessari per la certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio e ha approvato le linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale.

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

L’art. 3 del D. Lgs. 128/2015 ha introdotto infatti il regime di adempimento collaborativo, al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale; tale regime implica l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi.

In tale contesto, la L. 111/2023 ha potenziato il regime di adempimento collaborativo, con interventi volti ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Le previsioni della legge delega sono state attuate con il D. Lgs. 221/2023 (decreto delegato) e con D. Lgs. 108/2024 con cui sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto.

Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.

In particolare, l’art. 1, c. 1, lett. a) del decreto delegato, ha modificato l’art. 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.

L’art. 1, c. 2 ha, inoltre, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del MEF: per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’art. 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCM e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

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