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Tax control framework: requisiti dei professionisti certificatori

8 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 2 del 03 gennaio 2025 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2024, n. 212, recante il regolamento che disciplina i requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).

Si ricorda che i contribuenti, per aderire al regime dell’adempimento collaborativo ex D. Lgs. 128/2015 devono essere in possesso di un efficace sistema integrato sulla gestione e controllo dei rischi fiscali (tax control framework): l’attività di certificazione del sistema è quindi riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Possono richiedere l’iscrizione i professionisti avvocati e commercialisti che abbiano adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art. 2-4), ovvero:

  • non siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati indicati nell’art. 94, c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per quelli di cui al libro II, titolo VII, capo III, e per i delitti di cui all’art. 640, c. 1, C.p.
  • non integrino le cause di esclusione previste dall’art. 94, c. 2, del D. Lgs. 36/2023
  • non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2382 C.c.
  • abbiano competenze e capacità professionali in materia di:
    • sistemi di controllo interno e gestione dei rischi
    • principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione
    • diritto tributario
  • siano indipendenti da coloro che gli abbiano conferito l’incarico, il quale non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale: a tal fine, deve adottare tutte le misure per prevenire conflitti di interessi, anche solo potenziali:

Non può accettare l’incarico di certificatore se:

    • riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l’incarico o delle società da questo controllate
    • è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate
    • è stato legato al soggetto incaricante da rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei due anni precedenti
    • il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati all’incaricante da rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei due anni precedenti
    • sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità o a forme di intimidazione derivanti da relazioni finanziarie, personali o di altro genere, instaurate con il soggetto incaricante
    • sussistono rischi di autoriesame e, nello specifico, nelle ipotesi in cui il professionista abilitato o altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, abbia reso servizi funzionali alla predisposizione del sistema di gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto l’attività di certificazione.

Il professionista abilitato non può detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte di chi richiede la certificazione, delle società da quest’ultimo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere su di essi alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, come fondi pensione o assicurazione sulla vita.

L’incarico per la certificazione può essere conferito al professionista, da parte della stessa impresa, per non più di tre volte consecutive.

La certificazione del tax control framework rilasciata dal certificatore ha durata triennale e deve contenere:

  • la dichiarazione resa dal certificatore del possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza
  • l’attestazione del possesso dei requisiti di professionalità, rilasciata dall’ordine professionale di appartenenza
  • la dichiarazione di aver eseguito l’attività di certificazione nel rispetto della metodologia indicata nelle linee guida, che saranno indicate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
  • la dichiarazione che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti di cui al D. Lgs. n. 128/2015, ed è impostato in maniera coerente con le linee guida
  • la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell’affidabilità del sistema, riscontrate durante l’attività di certificazione, nonché l’indicazione delle azioni correttive da effettuare.
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