Sommario: Il possibile riesame dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra Unione europea e Svizzera è fissato al 2013: vista la forte pressione internazionale sul segreto bancario e su una maggiore cooperazione amministrativa in campo fiscale, la Svizzera ha deciso di avanzare una proposta ambiziosa ai singoli Stati membri dell’Unione europea, stipulando con essi accordi bilaterali particolarmente vantaggiosi per entrambi i contraenti. Detti accordi, cosiddetti “Rubik”, frenano bruscamente il processo di revisione della Direttiva “Risparmio” e aprono a nuovi scenari circa la fiscalità del risparmio comunitario e la relazione con l’anonimato fiscale.
A sollevare nuovamente la questione in questi giorni circa un possibile accordo fiscale con la Svizzera da parte dell’Italia è stata la frase del Presidente del Consiglio Prof. Mario Monti sul finire del 2011, dichiarando che è “un’ipotesi che stiamo analizzando. Da parte mia non ho ancora completato l'approfondimento di questo dossier”.
Sebbene un simile accordo risulterebbe particolarmente vantaggioso sia per l’Italia e per la Svizzera, al momento pare di non facile conclusione l’arrivo ad una firma come quella raggiunta con la Germania prima e con il Reno Unito in seguito.
Vediamo quindi in concreto gli aspetti tecnici dell’accordo chiave, quello svizzero-tedesco.
Dopo un anno e mezzo di negoziazioni, iniziate nel corso del 2010, Svizzera e Germania il 10 agosto 2011 hanno siglato il nuovo accordo fiscale bilaterale improntato sul “modello Rubik”: grazie alla nuova intesa, si risolvono le questioni fiscali in sospeso per quanto riguarda il passato e, nell’interesse reciproco di entrambi i Paesi e sulla base della strategia messa in campo dall’Associazione svizzera dei banchieri per il 2015, si fissano tali condizioni1:
1) Regolarizzazione delle posizioni pendenti: è lasciata la possibilità ai clienti di optare per:
– un pagamento forfettario una tantum, chiamata “imposta liberatoria retroattiva”2 (con aliquota massima del 34% a seconda di importo e periodo di detenzione, con prelievo medio del 20%-25%) che sani anonimamente la posizione in essere depositata negli istituti bancari elvetici e non dichiarata3 al fisco di residenza;
– una voluntarydisclosure entro il 31 maggio 2013 alle autorità fiscali tedesche senza conseguenze penali di alcun tipo, che comporta il successivo adempimento degli obblighi fiscali direttamente con il fisco tedesco, con effetto retroattivo4;
2) Decriminalizzazione di banche, collaboratori e clienti: la regolarizzazione di cui al punto 1) tutela i clienti quanto la banca e i suoi dipendenti da qualsiasi procedimento penale;
3) Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere: a titolo di impegno e di buona volontà, le banche elvetiche versano appena entrato in vigore l’accordo, a titolo di acconto, 2 miliardi di franchi svizzeri all’autorità fiscale tedesca; detti importi, suddivisi in base all’ammontare di depositi stimato pro quota tra le diverse banche detentrici di depositi tedeschi al 31 dicembre 20105, recupereranno tale importo al momento del pagamento una tantum da parte dei clienti che, secondo alcune stime, dovrebbe raggiungere i 4 miliardi di franchi svizzeri6;
4) Due regimi opzionali per il futuro:
– imposta “liberatoria” – sulla falsariga dell’euroritenuta, annualmente le banche prelevano anonimamente una ritenuta alla fonte pari all’imposta tedesca (attualmente ad aliquota unica, pari al 26,375%, ovvero il 25% più 1,375% di contributo di solidarietà) su tutti i redditi di capitale (“interessi, dividendi, altri proventi e utili da vendite”7), con carattere liberatorio da qualsiasi altro adempimento o dovere verso il fisco tedesco; la Svizzera, dal canto suo, rinuncerebbe a qualsiasi pretesa su detto prelievo8, contraccambiando il mancato revenuesharing con l’apertura del mercato bancario tedesco agli operatori elvetici;
– voluntarydisclosure – simile al regime dell’”informazione”, il cliente comunica alla banca di voler comunicare i dati al proprio Paese di residenza. La banca procede con la comunicazione dei dati patrimoniali all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che ne dà regolare notifica all’autorità fiscale tedesca;
5) Procedura di controllo del sistema: le autorità fiscali tedesche hanno il diritto di richiedere a campione alla Svizzera un numero stabilito di domande al fine di verificare la correttezza nell’applicazione dell’Accordo. Qualora richiedessero maggiori informazioni, le autorità tedesche sono vincolate al rispetto delle procedure di assistenza amministrativa stabilite dall’articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE;
6) Agevolazioni nell’accesso al mercato tedesco: grazie ad una semplificazione delle procedure operative e ad un’apertura politica, gli istituti finanziari svizzeri possono agevolmente entrare in modo concorrenziale nel mercato bancario tedesco, eliminando le discriminazioni esistenti; oggi, infatti, chi vuole offrire servizi alla clientela privata in Germania deve passare tramite un istituto di credito tedesco. Tale accordo permetterebbe agli istituti elvetici di poter inoltrare una procedura di autorizzazione semplificata e accelerata per l’operatività sul territorio, anche senza l’intermediazione di un istituto di credito tedesco per la clientela retail, e avrebbero la possibilità di distribuire prodotti di investimento che soddisfano i requisiti normativi svizzeri9;
7) Astensione dall’utilizzo di dati rubati in futuro: la Germania si impegna a non utilizzare i supporti10 di cui è entrata in possesso illegalmente grazie alla vendita di dati sensibili di clienti tedeschi con depositi presso le banche svizzere, preservando istituti e dipendenti da qualsiasi procedimento giudiziario, a condizione che prima della sottoscrizione dell’accordo non vi fossero indizi per esperire un’azione penale11.
Nonostante l’intesa raggiunta non sia neutrale dal punto di vista degli oneri amministrativi per il sistema bancario elvetico, che stima un costo di diverse centinaia di milioni di franchi12, la Svizzera è riuscita in un solo accordo a garantirsi un futuro di stabilità per il proprio settore finanziario. L’apertura al mercato tedesco, la regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati e la possibilità di non dover cedere ad un sistema di scambio di informazioni automatico ne fanno i punti vincenti di questo accordo, concedendo in contropartita alla Germania un extragettito fiscale ricevuto “senza sforzi particolari”13, “in modo rapido e non burocratico”14, anche su posizioni pregresse e superiore al prelievo effettuato oggi con l’euroritenuta15.Proprio il comunicato dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) definisce l’imposta liberatoria concordata come “una soluzione che equivale in modo duraturo allo scambio automatico di informazioni”, auspicando che “a questo punto i fautori dello scambio automatico d’informazioni nell’Unione europea mostrino un ideologismo meno rigido riguardo a questa tematica”16. Con l’assolvimento integrale e definitivo degli obblighi fiscali verso il proprio fisco di residenza cadono infatti anche i presupposti di sottrazione d’imposta o frode fiscale per ammettere uno scambio di informazioni in conformità all’articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE17.
L’accordo18 è stato definitivamente firmato a Berna il 21 settembre 2011 dal ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble e il corrispettivo svizzero EvelineWidmer-Schlumpf: ad oggi, si attendono solamente le approvazioni dei rispettivi Parlamenti19, con entrata in vigore dell’accordo a partire dal 1 gennaio 2013. Il trattato approvato dal Parlamento federale elvetico potrebbe essere attaccato da un referendum popolare, richiesto con sole 50.000 firme, che potrebbe pregiudicarne l’attuazione o ritardarne l’entrata in vigore20.
Aspetti tecnici dell’accordo fiscale bilaterale (agosto 2011)
L’accordo riguarda tutti i valori in conto e in deposito presso istituti finanziari elvetici (banche, commercianti di valori mobiliari, gestori patrimoniali, Postfinance21) detenuti, anche indirettamente tramite persone giuridiche svizzere o estere come fondazioni, società di sede22, trusts, Anstalten ed entità varie23, da persone fisiche domiciliate in Germania. Come è evidente, in tal modo si superano le questioni legate alla ristrettezza del campo d’applicazione della EUSD, ampliando il presupposto oggettivo a “tutti i valori in conto e in deposito” quindi a redditi sottoforma di “interessi, dividendi, altri proventi e utili da vendite”24.
Cinque mesi dopo l’entrata dell’accordo, che presumibilmente dovrebbe avvenire per il 1° gennaio 2013, avverrà il prelievo dell’imposta liberatoria “retroattiva” da parte dell’istituto che custodisce i valori: nel caso in cui un soggetto non voglia regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco tedesco secondo le modalità disposte dall’accordo, egli dovrà obbligatoriamente ritirare il proprio patrimonio dal territorio elvetico entro il 31 maggio 2013, senza alcun supporto legale, tecnico ed amministrativo degli istituti finanziari svizzeri.In caso di inerzia, vigendo la regola del “silenzio assenso”, il depositario effettuerà automaticamente il prelievo dell’imposta, computando il suo valore in euro “per ridurre al minimo le oscillazioni valutarie”25. Al momento del prelievo, il depositante deve accertarsi che vi sia un saldo sufficiente sul proprio conto per poter effettuare il prelievo: qualora, anche dopo una regolare comunicazione da parte dell’istituto,non vi sia sufficiente capienza, la banca si vedrebbe costretta ad attuare le procedure analoghe alla notifica volontaria”26.
Il prelievo dell’imposta liberatoria “retroattiva” è certificato al depositante con un’attestazione di avvenuto pagamento, valido come mezzo di prova innanzi alle autorità fiscali tedesche27.
Sia in caso di “notifica volontaria” che di comunicazione effettuata dalla banca in seguito a saldo insufficiente, la banca trasmette all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nome e cognome, data di nascita, domicilio, istituto di credito, codice IBAN e ammontare del patrimonio a fine anno, “per ogni anno non caduto in prescrizione”28.
Per quanto riguarda imposta liberatoria per il futuro, l’istituto preleverà l’importo dovuto e lo verserà all’AFC in modo totalmente anonimo che, allo stesso modo, saranno riversati alle autorità fiscali tedesche29.
In caso di notifica volontaria, il depositante residente in Germania ha diritto, in conformità alla normativa tedesca, di compensare utili e perdite di diversi conti correnti detenuti presso lo stesso agente pagatore elvetico; qualora i conti fossero su più istituti, la compensazione potrà essere richiesta solo in sede di dichiarazione dei redditi tedesca, su presentazione di un certificato rilasciato dalla banca svizzera che attesta l’avvenuta perdita30.
Non è possibile, invece, optare per un “regime della certificazione”31, come previsto dalla Direttiva EUSD, onde evitare problematiche sulla veridicità del certificato, sugli standard dello stesso e su possibili problemi di elusione connessi alla possibilità di non essere imposti nello Stato della fonte. Con l’accordo in questione, non è possibile sfuggire a tassazione: in caso di notifica volontaria, il fisco tedesco sarà a conoscenza dei redditi di capitale percepiti in Svizzera mentre, in caso di assoggettamento ad imposta liberatoria, il prelievo avviene alla fonte in automatico.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), così come previsto dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio, è incaricata di vigilare sul corretto adempimento dell’accordo da parte degli agenti pagatori; è in ogni caso concesso anche alla Germania di verificare la corretta applicazione delle procedure, con circa 500 possibili controlli a campione per anno, in cui devono essere esplicitamente indicati nome e cognome del contribuente-investitore e una giustificata ipotesi di irregolarità fiscali da parte del soggetto, valida solo per importi di nuovo conferimento su depositi svizzeri (escludendo quindi quelli regolarizzati con l’imposta liberatoria “retroattiva”). La banca procederà con la comunicazione limitata alle effettive relazioni bancarie esistenti, senza indicare alcun saldo di conto corrente.Ulteriori richieste rivolte ad agenti pagatori elvetici devono avvenire nel rispetto delle modalità di scambio di informazioni stabilite dall’articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE32.
L’accordo può essere revocato in ogni momento come previsto dalle consuetudini di denuncia dei trattati. In questo caso, il preavviso deve essere di due anni, vista la volontà di mantenere nel lungo periodo l’accordo.
La Svizzera auspica un allargamento a numerosi Paesi europei di accordi improntati sul “modello Rubik” e proprio qualche giorno dopo la firma con il Governo tedesco, il 24 agosto 2011 è giunta quella con il Regno Unito33.
L’accordo con il Regno Unito ricalca esattamente l’impianto dell’intesa svizzero-tedesca, con modifiche alle sole aliquote e all’importo che gli istituti bancari elvetici devono versare a titolo d’acconto all’erario34.
1
Si fa riferimento ai quattro pilastri della Associazione svizzera dei banchieri, che ha promosso un piano d’azione denominato “Strategia della piazza finanziaria 2015”. Si vedano in merito all’accordo con la Germania ASB-SWISSBANKING, Accordo tra la Svizzera e la Germania […], Basilea, 10 agosto 2011, op. cit., ASB-SWISSBANKING, Giudizio dell’accordo fiscale siglato tra la Svizzera e la Germania positivo nel suo complesso – Termini del trattato nell'interesse dei clienti – Poste le basi per un riposizionamento della piazza finanziaria svizzera – Salvaguardia della sfera finanziaria privata dei clienti fiscalmente corretti, Basilea, 10 agosto 2011, TERLIZZI, L., Berna dribbla l’euroritenuta, Sole24Ore, Milano, 11 agosto 2011.
2
v. p. 9, ASB-SWISSBANKING, Accordo tra la Svizzera e la Germania […], Basilea, 10 agosto 2011, op. cit.
3
La stima dei depositi tedeschi in Svizzera non dichiarati ammonta a 130 miliardi di euro. Si veda MUCCHETTI, M., Svizzera e superscudo sui tesori nei “caveau”, Corriere della Sera, Milano, 18 agosto 2011.
4
v. p. 10, ASB-SWISSBANKING, Accordo tra la Svizzera e la Germania […], Basilea, 10 agosto 2011, op. cit.
7
v. p. 12, ASB-SWISSBANKING, Accordo tra la Svizzera e la Germania […], Basilea, 10 agosto 2011, op. cit.
8
BIANCHI PORRO, C., Da paradiso fiscale a paradiso della privacy, Giornale del Popolo, Lugano, 11 settembre 2009.
9
v. p. 19, ASB-SWISSBANKING, Accordo tra la Svizzera e la Germania […], Basilea, 10 agosto 2011, op. cit.
10
Il 30 gennaio 2010, il quotidiano tedesco FrankfurterAllgemeineZeitung rivelò che un informatore anonimo offrì al Governo tedesco dati bancari sensibili di 1500 cittadini residenti in Germania con depositi in Svizzera. La Germania acquistò successivamente tali informazioni, per circa 2,5 milioni di euro e avviò conseguentemente le necessarie misure di accertamento nei confronti di detti contribuenti (fonte: SWISSINFO, Evasione fiscale: la Germania agisce, 19 marzo 2010).
11
v. p. 5, ASB-SWISSBANKING, Accordo tra la Svizzera e la Germania […], Basilea, 10 agosto 2011, op. cit.
12
ASB-SWISSBANKING, Giudizio dell’accordo fiscale siglato tra la Svizzera e la Germania […], 10 agosto 2011, op. cit.
14
v. p. 6, ASB-SWISSBANKING, Accordo tra la Svizzera e la Germania […], Basilea, 10 agosto 2011, op. cit.
15
TERLIZZI, L. Il segreto bancario della Svizzera si salva con una tassa di due miliardi, Sole24Ore, Milano, 11 agosto 2011.
16
ASB-SWISSBANKING, Giudizio dell’accordo fiscale siglato tra la Svizzera e la Germania […], 10 agosto 2011, op. cit.
17
v. AMADO’, F. – MOLO, G., I tratti principali del modello Rubik, in Novità fiscali, n. 09/2010, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Lugano, 2010.
18
DIP. FEDERALE DELLE FINANZE, La Svizzera e la Germania firmano una Convenzione in ambito fiscale, Berna, 21 settembre 2011. L’Accordo è denominato “Accordentre la Confédérationsuisseet la Républiquefédérale d'Allemagneconcernant la coopération en matière de fiscalité et de marchésfinanciers” e si compone di 43 articoli.
20
JORIO, L., Accordo vantaggioso per la Svizzera e le sue banche, Swissinfo, 11 agosto 2011.
21
PostFinance è il ramo finanziario della Posta svizzera, fondato nel 1906 ed oggi importante istituto finanziario per la clientela retail.
22
Si intendono “società di sede” per il diritto elvetico “le ditte che non esercitano nello Stato in cui sono domiciliate attività commerciale, di fabbricazione, o qualunque altra attività condotta in forma commerciale”. Sono normalmente società di comodo, utilizzate a fini di ottimizzazione fiscale. Si veda ASB-SWISSBANKING, Aprire un conto, http://www.swissbanking.ch/it/home/dossier-bankkunden/dossier-bankkunden-faq-kontoeroeffnung.htm.
24
v. ASB-SWISSBANKING, Accordo tra la Svizzera e la Germania […], Basilea, 10 agosto 2011, op. cit.
34
ASB-SWISSBANKING, Giudizio positivo sull'accordo fiscale siglato tra la Svizzera e la Gran Bretagna – Termini del trattato nell'interesse dei clienti – Poste le basi per un riposizionamento della piazza finanziaria svizzera – Salvaguardia della sfera finanziaria privata dei clienti fiscalmente corretti, Basilea, 24 agosto 2011.