Ai fini della determinazione del TEG (cioè del tasso effettivo globale inerente al rapporto), devono prendersi in considerazione tutti i costi del finanziamento, anche solo potenziali (tra cui le spese di istruttoria, la commissione o penale di risoluzione anticipata e i contratti assicurativi direttamente collegati al finanziamento).
Accertato il tasso extra-soglia pattuito nel contratto di mutuo azionato esecutivamente dal creditore, ne consegue, ai sensi dell’art. 1815 co. 2 c.c., la nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti gli interessi, ovvero la gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court, di qualunque natura essi siano.