WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

Telelavoro transfrontaliero: INPS illustra l’Accordo Quadro

18 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

INPS, con messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024, ha illustrato il nuovo Accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero abituale del quale l’Italia è diventata parte il 28 dicembre 2023.

L’Accordo quadro multilaterale è relativo in particolare all’applicazione dell’art. 16, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004, e l’obiettivo principale è quello di regolare gli aspetti previdenziali del telelavoro transfrontaliero.

Si definisce telelavoro transfrontaliero, ai sensi dell’Accordo, quell’attività lavorativa svolta in uno o più stati diversi da quello in cui si trova il datore di lavoro, utilizzando tecnologie informatiche per rimanere connessi con l’ambiente di lavoro (art. 1 lett. c) dell’Accordo).

L’accordo, più nel dettaglio, si applica ai lavoratori dipendenti la cui residenza è in uno stato firmatario e la cui azienda o datore di lavoro è situato in un altro stato firmatario.

L’accordo ratificato dall’Italia consente in particolare ai lavoratori di scegliere la legislazione previdenziale del paese in cui il datore di lavoro ha sede, se il telelavoro transfrontaliero abituale nel loro paese di residenza è inferiore al 50% del tempo di lavoro totale.

In assenza di scelta, la legislazione del paese di residenza si applica se il telelavoro rappresenta almeno il 25% del tempo di lavoro.

Le richieste di deroga alla legislazione previdenziale devono essere presentate nello stato in cui il lavoratore vuole essere soggetto alla legislazione, e trasmesse all’istituzione competente nello stato in cui ha sede il datore di lavoro.

Le richieste di deroga possono essere anche retroattive se:

  • il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non supera i tre mesi
  • la richiesta sia presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non supera i 12 mesi: in tale ipotesi, per l’Italia, le domande retroattive possono riguardare solo periodo successivi al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore in Italia dell’Accordo).

INPS ricorda, inoltre, che per la presentazione della richiesta retroattiva è necessario che nel periodo oggetto della domanda i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale o il domicilio.

I datori di lavoro devono inoltrare le richieste di deroga in applicazione dell’Accordo all’INPS tramite un’applicazione specifica, accompagnate dalla copia dell’accordo di telelavoro tra datore di lavoro e lavoratore.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter