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Giurisprudenza

Tempistiche per la proposizione della proposta di concordato fallimentare e legittimazione all’opposizione all’omologa

20 Luglio 2017

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411 – Pres. Nappi, Rel. Genovese

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, nella sentenza in analisi, chiarisce alcuni temi di rilevante impatto pratico in relazione alle tempistiche per la proposizione della proposta di concordato fallimentare e alla legittimazione all’opposizione all’omologa dello stesso.

Con specifico riguardo al primo dei temi sopra indicati, la Corte di Cassazione ha rilevato che la limitazione temporale per la proposizione del concordato fallimentare prevista dall’art. 124, comma 1, L.Fall. abbia una chiara connotazione soggettiva, di tal che essa sarà applicabile al solo fallito e alle parti a lui correlate, e non potrà essere estesa a tutti gli altri soggetti interessati alla presentazione della proposta; la Corte di Cassazione, in coerenza con quanto sopra, ha dunque in primo luogo affermato “l’astratta ammissibilità della proposta concordataria, sebbene presentata oltre il termine biennale dalla approvazione dello stato passivo fallimentare”.

I Giudici di Legittimità hanno poi affrontato il tema dei soggetti legittimati alla proposizione di opposizione all’omologa del concordato fallimentare, e nello specifico la possibilità, per gli ex soci di una società di capitali, di proporre opposizione quali soggetti interessati ai sensi dell’art. 129 L.Fall..

La Corte, pur rigettando nel caso di specie il ricorso a causa della mancata specificazione dell’interesse concreto, ha richiamato il proprio orientamento consolidato e affermato che, in astratto, “il socio escluso è legittimato ad opporsi in proprio senza l’intermediazione del curatore, all’omologazione del concordato quando alleghi un concreto interesse patrimoniale contrastante con quello dei proponenti e ne indichi ragione e contenuto sociale”.

Da ultimo, la Suprema Corte affronta il delicato e controverso tema della legittimità del voto del proponente e delle sue “parti correlate” nell’ambito del concordato fallimentare. In ragione dell’acceso dibattito dottrinale sviluppatosi e degli innegabili impatti che la questione può avere anche sulla disciplina del concordato preventivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di risolvere una questione giuridica di particolare importanza e individuare una soluzione che contemperi gli opposti e rilevantissimi interessi in gioco quali, a titolo esemplificativo, l’interesse creditorio alla massimizzazione del soddisfacimento e quello ad evitare la paralisi del sistema di voto conseguente ad un’applicazione eccessiva della disciplina del conflitto di interesse.

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