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Attualità

Tendenze evolutive in tema di contratti assicurativi e polizze dormienti: la prospettiva dell’IVASS

24 Ottobre 2016

Corrado Ghielmi, Studio Legale Zitiello e Associati

Di cosa si parla in questo articolo

L’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (“IVASS”) ha anticipato, nel corso dell’incontro svoltosi a Roma il 10 ottobre, alcune delle sue prossime iniziative a tutela del mercato (cfr. contenuti correlati). Nello specifico, si tratta di diverse proposte per rendere il contratto di assicurazione maggiormente fruibile al contraente/assicurato medio ed un’indagine sulle polizze vita dormienti.

Con riferimento al primo aspetto (maggiore fruibilità della proposta contrattuale), l’Autorità si è proposta l’individuazione di una serie di misure atte a garantire una maggiore chiarezza e comprensibilità del contratto, eliminando tutti quegli elementi “fuorvianti” attualmente presenti: a tal fine, ha chiesto il contributo di tutti i soggetti coinvolti, ovvero le associazioni dei consumatori e gli operatori del settore (compagnie di assicurazione ed intermediari assicurativi).

Le modifiche ipotizzate corrono lungo le direttrici della semplificazione e della chiarezza. In particolare, viene proposta l’introduzione di un limitato numero di clausole semplici, chiare e univoche così da garantire una maggiore fruibilità del contratto.

Perno della proposta di semplificazione è l’unificazione delle condizioni di polizza, con il conseguente venir meno della distinzione tra quelle generali e speciali. Dal lato della chiarezza, viene suggerito un maggior utilizzo di termini di comune comprensione, limitando, solo ove necessario, i contenuti tecnico-specialistici, da coniugare con un linguaggio chiaro e semplice. Le garanzie, le esclusioni, i periodi di copertura e scopertura dovranno essere, nei progetti dell’IVASS, chiaramente comunicati e posti in particolare evidenza.

L’aggiornamento delle condizioni contrattuali dovrà, in ogni caso, tenere conto dell’evoluzione giurisprudenziale, delle modalità di comunicazione e del contesto sociale.

In merito al primo elemento (l’evoluzione giurisprudenziale), uno dei più recenti interventi è offerto dalla pronuncia della Corte di Cassazione 20 agosto 2015, n. 17024 – oggetto di specifica comunicazione dell’IVASS [1] – in tema di vessatorietà delle clausole nei contratti di assicurazione sulla vita (caso morte). La Suprema Corte ha considerato nulle (in quanto vessatorie) ex art. 33, comma 2, lett q) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il “codice delle assicurazioni private”) una serie di clausole che subordinavano il pagamento dell’indennizzo ad adempimenti eccessivamente “onerosi” da parte del beneficiario. In primo luogo, infatti, era richiesta la sottoscrizione della domanda di pagamento su un apposito modulo preposto dall’assicuratore presso l’agenzia di competenza: la Corte ha ritenuto ciò contrastante con il principio di libertà delle forme, di libertà personale e di movimento. Secondariamente, è stato ritenuto eccessivamente gravoso (per il beneficiario), nonché contra legem, l’obbligo di produrre una relazione medica sulle cause della morte dell’assicurato, scritta da un medico su un modulo predisposto dall’assicuratore, nonché di produrre una dichiarazione dello stesso medico, autore della relazione, nella quale attestasse di avere personalmente curato le risposte. La compagnia di assicurazione infatti, con tale clausola, trasferirebbe surrettiziamente al beneficiario l’onere di documentare le cause del sinistro, gravame che per legge questi non ha: nelle assicurazioni sulla vita, infatti, il beneficiario deve unicamente provare l’avverarsi del rischio e, quindi, la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l’assicurazione. In terzo luogo, è stata contestata la previsione riguardante l’obbligo di produzione, a semplice richiesta dell’assicuratore, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato: trattandosi di una clausola priva di limiti temporali, rischierebbe di porre a carico del beneficiario (su cui, tra l’altro, peserebbero anche le spese di estrazione delle relative copie) un gravame difficilmente determinabile; inoltre tale adempimento potrebbe non essere realizzabile a fronte del possibile rifiuto, da parte delle strutture sanitarie, giustificato dalla tutela della riservatezza. La Corte di Cassazione ha altresì ritenuto inutile l’obbligo di produrre l’atto notorio riguardante lo stato successorio dell’assicurato deceduto, dal momento che il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo jure proprio e non a titolo ereditario. Infine, il Supremo Collegio ha considerato una previsione inutilmente gravosa l’obbligo di produrre l’originale della polizza, dato che di quest’ultima l’assicuratore è già necessariamente in possesso.

Nel corso dell’incontro, è stata anche presentata un’indagine dell’Autorità con riferimento alle polizze c.d. “dormienti”, ossia quelle assicurazioni, non liquidare ai beneficiari e che giacciono presso le compagnie in attesa della prescrizione. Scaduti i termini – che decorrono dalla “scadenza della polizza” per i contratti a vita intera o dall’avverarsi del sinistro in caso morte – le compagnie di assicurazione devolvono i relativi importi al Fondo “Rapporti Dormienti” istituito presso la CONSAP. La materia è stata, tra l’altro, oggetto di modifica, da parte del legislatore primario, ad opera del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. L’art. 22, comma 14 della previsione in parola è intervenuto, con l’intento di superare le disparità di trattamento tra i sottoscrittori dei prodotti bancari/finanziari e gli assicurati vita, modificando l’art. 2952, capoverso, c.c. così da innalzare la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione vita da due a dieci anni.

Oggetto dell’indagine sono, per l’appunto, tali tipologie di assicurazioni, nella forma delle polizze individuali (temporanee caso morte, vite intere, forme miste, capitali differiti, rendite differite e capitalizzazioni), scadute negli ultimi 8 anni (dal 2008 al 2015) che non risultano riscosse e, per i contratti a vita intera (per cui non vi è scadenza ma la prestazione viene pagata in caso morte), le polizze in vigore con antidurata elevata o con assicurati di età superiore ai 90 anni.

L’IVASS ha osservato come, in svariate occasioni, si fosse registrata un’inerzia delle compagnie di assicurazione nell’identificare e rintracciare i beneficiari caso morte, nonché informare per tempo i beneficiari caso vita prima della scadenza della polizza. Attualmente, gli strumenti più comuni a disposizione degli operatori sono costituiti da alert che segnalano la possibile “dormienza” (e.g. la restituzione di lettere non recapitate all’assicurato, la cessazione dei contatti commerciali e/o del pagamento dei premi, etc.), dalla conoscenza della situazione familiare degli assicurati e dalla possibilità di richiedere informazioni all’anagrafe comunale.

L’Autorità di vigilanza si è poi soffermata sui punti di criticità che, allo stato degli atti, rendono ardua la ricerca dei beneficiari in caso morte. In primis, ha sottolineato l’uso, in fase di sottoscrizione del contratto e di designazione dei beneficiari caso morte, di formulazioni troppo generiche (e.g. eredi legittimi, eredi testamentari etc.). Secondariamente, ha rilevato l’assenza, in Italia, di un’anagrafe centralizzata nazionale consultabile dalle imprese di assicurazione. Infine, ha evidenziato uno scarso ricorso, alla ricerca “manuale”, essendo necessari investimenti rilevanti in termini di risorse umane.

Obiettivo dell’IVASS è, innanzi tutto, avere una chiara comprensione del fenomeno, attraverso la raccolta di dati sulle polizze e sui relativi capitali assicurati, sui processi posti in essere dalle imprese per verificare i decessi ei rintracciare i beneficiari.

Seguirà l’individuazione dei possibili correttivi e l’adozione delle azioni, se necessario anche attraverso la formulazione di proposte legislative.

 

 


[1] Trattasi della Comunicazione IVASS 17 novembre 2015, con la quale l’Autorità di vigilanza ha richiamato l’attenzione sull’importanza di adottare idonee iniziative volte a recepire le indicazioni della Suprema Corte (come emerse, per l’appunto, nella sent. 17024/2015) nella redazione delle clausole dei nuovi contratti di assicurazione sulla vita e nella gestione delle richieste di indennizzo relative a contratti già stipulati che dovessero contenere clausole analoghe a quelle oggetto di censura.

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