Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. |
In tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell’esecuzione, deve presentare domanda di ammissione allo stato passivo, ex art. 1, comma 199 L. 228/2012, entro il termine di 180 giorni, che decorre dall’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, oppure, per i beni confiscati in data successiva, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo.
Poiché il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo è un termine acceleratorio, previsto a pena di decadenza, non è possibile inferire da esso l’inammissibilità della domanda eventualmente proposta prima della sua decorrenza, da ancorare alla definitività della confisca o alla entrata in vigore della legge.
Qualora sia proposta una domanda di ammissione allo stato passivo ai sensi dell’art. 1, comma 199, L. 228/2012, prima del momento in cui il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo, il Giudice dell’esecuzione non può dichiarare l’inammissibilità di tale domanda, allorché il provvedimento sia – medio tempore – divenuto definitivo, in quanto una simile pronuncia risulta in contrasto sia con le norme della L. n. 228 del 2012, sia in violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.