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Giurisprudenza

Il termine per l’opposizione alla deliberazione di esclusione dalla cooperativa decorre dalla comunicazione

31 Marzo 2017

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 16 novembre 2016, n. 23353

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 23353 del 16 novembre 2016 ha stabilito come solo la comunicazione della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa possa segnare l’inizio della decorrenza del termine per proporre opposizione al tribunale, fissato in sessanta giorni dall’articolo 2533, terzo comma, c.c.

La sentenza in oggetto è stata adottata a conclusione della vicenda nella quale parte ricorrente aveva agito in giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro chiedendo l’accertamento della nullità della deliberazione di esclusione e del conseguente licenziamento, unitamente alla contestuale reintegrazione nella platea dei soci e nel rapporto di lavoro subordinato in essere con la cooperativa.

Rilevando la tardività dell’impugnazione rispetto al termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 2533, terzo comma, c.c, il Giudice del Lavoro ha dichiarato l’improponibilità della domanda proposta, sottolineando altresì le carenti prove a sostegno dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato in aggiunta a quello associativo.

Avverso tale pronunciamento, il ricorrente ha proposto appello presso la Corte d’Appello di Napoli. In questa sede la Corte rileva innanzitutto la presenza di sufficienti prove per attestare l’esistenza anche del rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, la coesistenza di tale rapporto di lavoro insieme a quello di natura associativa in capo al ricorrente.

L’estinzione del rapporto di lavoro sarebbe dunque derivante dall’estromissione dalla platea dei soci, che è stata tuttavia impugnata in via stragiudiziale dal ricorrente prima dell’instaurarsi del giudizio di primo grado.

Considerando tale impugnazione stragiudiziale elemento probante dell’avvenuta comunicazione della delibera di esclusione ai sensi dell’art 2533 c.c., i giudici di appello concludono come nel caso in esame il termine di sessanta giorni decorrerebbe a partire dalla data di proposizione della stessa.

Di conseguenza, tale termine risulterebbe ampiamente decorso con riguardo al giorno in cui è stato proposto il primo ricorso all’autorità giudiziaria, conducendo i giudici a rigettare l’appello.

Avverso la sentenza sfavorevole parte ricorrente è così ricorsa in Cassazione. In questa sede, censurando la conclusione dei giudici di secondo grado, il ricorrente evidenzia che il termine di cui all’art. 2533 c.c. dovrebbe decorrere dalla avvenuta comunicazione formale della deliberazione di esclusione, prova della quale non potrebbe darsi (come assunto dai giudici di appello) dalla conoscenza di mero fatto di tale esclusione acquisita in ragione dell’interruzione del rapporto di lavoro e della conseguente impugnazione stragiudiziale dell’esclusione.

La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso, ribadendo come solamente la comunicazione della deliberazione di esclusione possa segnare la decorrenza del termine di cui all’art. 2533 c.c. Tale assunto trova il proprio fondamento nella funzione stessa della comunicazione: essa deve infatti non solo contenere l’esposizione relativa all’estinzione del rapporto associativo, ma altresì informare il socio delle ragioni in concreto poste a giustificazione dell’esclusione, così da permettere un pieno esercizio dei diritti di difesa di quest’ultimo nel breve termine assegnato dalla legge.

Proprio sulle giustificazioni contenute nella comunicazione, infatti, il socio escluso sarà chiamato ad articolare le proprie difese.

Al riguardo, la Suprema Corte osserva che la prova della comunicazione deve essere fornita “in modo rigoroso, in ragione della gravità degli effetti derivanti dal decorso del termine”, concludendo che la mera proposizione di impugnativa stragiudiziale non possa qualificarsi in sé come sufficiente ai fini di provare l’avvenuta comunicazione.

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