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Flash News

Termini ESG nei nomi dei fondi: Consob e Bankitalia si conformano a ESMA

31 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Consob e Banca d’Italia, rispettivamente con Avviso Consob del 29 ottobre 2024 e con Nota Banca d’Italia n. 43 del 30 ottobre 2024, hanno comunicato ad ESMA, per i profili di rispettiva competenza, di volersi conformare agli Orientamenti sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance (ESG) o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi, adottate dall’Autorità europea il 14 maggio 2024 (ESMA34-1592494965-657).

Del framework normativo europeo relativo alla finanza sostenibile e degli obblighi in materia, anche nell’ottica degli Orientamenti di vigilanza, se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar organizzato dalla Rivista il prossimo 07 novembre 2024 “Finanza sostenibile e servizi di investimento: novità regolamentari – Indicazioni Consob, evoluzioni del contesto regolamentare UE e di revisione SFDR“.

Gli Orientamenti sull’uso dei termini ESG nelle denominazioni dei fondi, specificano infatti alcuni criteri per poter utilizzare nel nome degli OICR termini correlati alla sostenibilità, all’ambiente, alla transizione economica, a tematiche sociali o di governance.

Gli Orientamenti dell’ESMA assumono quindi valore di orientamenti di vigilanza e gli intermediari dovranno compiere ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 (Regolamento istitutivo dell’ESMA).

Le Autorità precisano quindi:

  • che i destinatari degli Orientamenti sono i gestori come definiti dall’art. 1, c. 1, lett. q-bis TUF
  • che gli Orientamenti si applicheranno dal 21 novembre 2024 con riferimento agli OICR istituiti da tale data, mentre per gli OICR istituiti prima di tale data i gestori avranno a disposizione un periodo transitorio di sei mesi (entro il 21 maggio 2025) per conformarvisi
  • che le disposizioni di riferimento interessate dal recepimento di tali Orientamenti sono:
    • l’art. 14, comma 1, della Direttiva 2009/65/CE
    • l’art. 12, c. 1, della Direttiva 2011/61/UE
    • l’art. 35-decies, c. 1, lett. a), del TUF
    • il Titolo III, Capitolo I, nonché il Titolo V, Capitolo I del Regolamento di Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio.
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