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Giurisprudenza

Termini per la domanda di concordato in bianco in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento

4 Marzo 2019

Federica Dipilato, Avvocato presso Giovanardi Pototschnig & Associati

Cassazione Civile, Sez. I, 13 giugno 2018, n. 15435 – Pres. Didone, Rel. Fichera

Di cosa si parla in questo articolo

Nel provvedimento in esame la Corte affronta alcune questioni procedurali relative alla presentazione di una domanda di concordato in bianco in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento: da un lato, se e come sia possibile per il proponente lamentare la mancata concessione dei termini previsti dall’art. 161 l.f. per la presentazione del piano e, dall’altro lato, se sia applicabile o meno ai suddetti termini la sospensione feriale.

Quanto al primo profilo, la sentenza de qua ritiene che il proponente, cui sia stato assegnato un termine inferiore a quello minimo di 60 giorni per la presentazione del piano, abbia l’onere di proporre apposito reclamo ex art. 26 l.f. avverso il provvedimento del Tribunale e che, in mancanza, la questione non possa essere più censurata nel successivo giudizio di impugnazione dell’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento.

Inoltre, a detta dei giudici di legittimità, è escluso che il proponente possa dolersi ex post dell’assegnazione di un termine complessivamente inferiore a quello massimo (120 giorni) stabilito dall’art. 161 l.f. allorché, in luogo del reclamo, egli abbia avanzato istanza di proroga del termine e ciò in ragione della considerazione che la norma in esame non prevede affatto il diritto per il proponente di godere dei termini nella misura massima prevista dalla legge, bensì lascia nella piena discrezionalità del giudice quella di concedere una dilazione anche significativamente inferiore ai sessanta giorni previsti per legge, ovvero di non concederla affatto.

Quanto al secondo profilo, i giudici di legittimità escludono la possibilità di invocare l’applicazione della sospensione feriale dei termini là ove, trattandosi – come nel caso sottoposto al vaglio della Corte – di domanda di concordato preventivo avanzata in pendenza di plurime istanze di fallimento, deve trovare applicazione la regola prevista dall’art. 3, L. 7 ottobre 1969, n. 742, la quale richiama a sua volta l’art. 92, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Le disposizioni da ultimo citate, infatti, escludono l’applicabilità della sospensione feriale dei termini in relazione ai procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca dei fallimenti.

A detta della Cassazione, peraltro, in siffatta ipotesi non può neppure utilmente invocarsi l’insegnamento, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo il quale, ove nello stesso giudizio siano proposte più domande, una soggetta a sospensione feriale e l’altra no, tutta la causa resta soggetta alla sospensione al precipuo fine di evitare una duplicità di termini di impugnazione. Ed infatti, la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che tra l’istanza per la dichiarazione di fallimento e la domanda di concordato preventivo relative alla stessa impresa sussiste un rapporto di continenza, tale per cui è ab origine esclusa la configurabilità, all’esito della riunione dei procedimenti, di una duplicazione dei termini di impugnazione.

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