Con Risoluzione n. 41/E del 26 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine ai termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa di una società in liquidazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998.
In particolare, la norma prevede che “Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale termine per la rettifica da parte del contribuente di precedenti dichiarazioni deve ritenersi riferito al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo unitariamente considerato, indipendentemente dal verificarsi di un evento straordinario quale la messa in liquidazione nel corso dell’anno.