Con Messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla portabilità dal Fondo di Tesoreria al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate.
L’istituto della portabilità è disciplinato dall’articolo 14 del D.lgs n. 252/2005.
In particolare, il primo ed il secondo comma del suddetto articolo delimitano il campo di applicazione alle forme pensionistiche complementari ed il successivo comma 6 precisa che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.
Il legislatore, quindi, ha inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento delle quote di TFR accantonate, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare – delineato dal D.lgs n. 252/2005 – consentendo agli iscritti a dette forme pensionistiche di scegliere liberamente il Fondo di previdenza complementare di destinazione.
Coerentemente con quanto sopra, l’ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al Fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire.
Infatti, nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria, la portabilità non risulta in alcun modo disciplinata dalla normativa in vigore.