Con l’ordinanza in esame la Cassazione conferma la validità del contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento che presenta la sottoscrizione del solo cliente e non quella della banca.
Si arricchisce dunque il filone delle pronunce conformi ai noti arresti delle Sezioni Unite (del 16 e 23 gennaio 2018, rispettivamente nn. 898 e 1653), secondo cui, per l’appunto, il requisito della forma scritta del contratto quadro «è rispettato ove sia redatto il contralto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stingila di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (v. anche Cassazione Civile, Sez. I, 4 giugno 2018, n. 14243 e Cassazione Civile, Sez. I, 16 luglio 2018, n. 18828).
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte cassa una sentenza d’appello che aveva dichiarato la nullità degli ordini di investimento, con correlate pronunce restitutorie ai danni dell’intermediario, vista la mancanza della sottoscrizione dell’intermediario sul contratto quadro.