Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 11 marzo 2022, n. 55, sulla comunicazione al registro delle imprese del titolare effettivo.
Il presente decreto disciplina, con modalità solo telematiche:
- la comunicazione, al registro delle imprese, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini;
- l’accesso ai dati ed alle informazioni da parte dei diversi soggetti interessati
Il decreto entra in vigore il 09 giugno 2022.
Chi è tenuto alla comunicazione del titolare effettivo?
Sono tenuti alla comunicazione sulla titolarità effettiva:
- gli amministratori delle imprese;
- il fondatore o i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private
- il fiduciario di trust o di istituti affini
Gli stessi sono altresì tenuti a comunicare:
- eventuali variazioni della titolarità effettiva entro trenta giorni dalla variazione;
- la conferma dei dati e delle informazioni, annualmente, entro dodici mesi dalla prima comunicazione o da quella di variazione o ultima conferma.
Per le imprese la comunicazione di conferma può essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.
Entro quando deve essere effettuata la comunicazione?
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, fissata al 09 giugno 2022, è prevista la pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che certifichi l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo.
Le comunicazioni sulla titolarità effettiva devono essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del MiSE.
I soggetti costituiti successivamente al provvedimento del MiSE procedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione (ie registrazione).
I termini devono ritenersi perentori.
Qual è l’oggetto della comunicazione?
Nella comunicazione vanno indicati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo.
Le imprese devono altresì comunicare:
- le partecipazioni al capitale del titolare effettivo
- ovvero le modalità di esercizio del controllo
- ovvero i rispettivi poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente
Le persone giuridiche private devono comunicare:
- la denominazione dell’ente
- la sede legale e, se diversa, quella amministrativa
- l’indirizzo PEC
Il trust e gli istituti affini devono comunicare:
- la rispettiva denominazione
- data, luogo ed estremi dell’atto di costituzione
I diversi soggetti devono altresì comunicare eventuali circostanze eccezionali che impediscano l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.