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Titolare Effettivo: in Gazzetta Ufficiale le modalità di comunicazione

26 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, che prevede tra l’altro le indicazioni per la comunicazione del titolare effettivo.

La normativa antiriciclaggio prevede che il Titolare Effettivo sia la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica o ne risulta beneficiaria. Questo significa che, in caso di società o entità giuridiche, il Titolare Effettivo è colui che ha il controllo ultimo sulla gestione e le decisioni dell’organizzazione, o che ne trae beneficio economico.

Le imprese dotate di personalità giuridica, come le SRL, SPA e altre società di capitali, le persone giuridiche private come fondazioni e associazioni riconosciute, e i trust e gli istituti giuridici affini ai trust, devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese.

Questa comunicazione deve essere fatta solo per via telematica e deve essere firmata digitalmente.

La firma digitale può essere apposta da almeno un amministratore dell’impresa, dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, o dal fiduciario nel caso dei trust.

Per sottoscrivere la pratica, si può utilizzare l’ID InfoCamere, la Firma Digitale garantita dalle Camere di Commercio d’Italia, dotata di CNS Carta Nazionale dei Servizi, un’identità digitale che consente di identificare univocamente il soggetto titolare.

In particolare, le modifiche riguardano:

  1. a) Modifiche tracciato b95_fd70-TE contenente il nuovo modulo TE per la comunicazione o conferma del Titolare Effettivo;
  2. b) Creazione nuove tabelle CTE e RTE;
  3. c) Aggiornamento Tabella Decodifica;
  4. d) Aggiornamento specifiche per la preparazione del “file-Pratica” (Filespe70) alla versione 7.0 per accludere il nuovo modulo TE;
  5. e) Controlli automatici applicati in fase di spedizione della pratica contenente il modulo TE;
  6. f) appunto 1685/A – istruzioni modulo TE” che aggiorna la circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016.
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