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Titoli non durevoli: consultazione IVASS sulla valutazione in bilancio

12 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’IVASS ha posto in pubblica consultazione uno schema di Regolamento relativo all’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, relative alla facoltà di valutare i titoli non durevoli in base al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale.

In particolare, evidenzia l’IVASS, il Regolamento in consultazione provvede a dare attuazione all’articolo 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del 21 giugno 2022, n. 73, che, in ragione dell’attuale turbolenza nei mercati, prevede la possibilità per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare alle norme del Codice civile in materia di valutazione dei titoli “non durevoli”.

In particolare, l’articolo 45:

  • introduce la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere in modo durevole nel patrimonio sulla base del valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale invece che in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato;
  • conferisce all’IVASS il potere di regolamentare le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese assicurative di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private.

Le imprese che, anche per il 2022, intendono avvalersi di questa facoltà dovranno:

  • inviare all’IVASS informazioni aggiuntive;
  • destinare gli utili emersi a seguito dell’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile;
  •  essere assoggettate a requisiti di comunicazione (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio, commento alla relazione semestrale), con espressa individuazione delle modalità di valutazione adottate e degli importi delle poste contabili interessate dall’esercizio della facoltà.

La deroga è adottata con delibera dell’organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale e dovrà essere trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.

L’esercizio di tale facoltà non è posto in relazione alla grandezza prudenziale delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

Il Regolamento abroga il Regolamento n. 43 del 12 febbraio 2019 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli.

La consultazione avrà termine il 23 agosto 2022.

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