Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 202, il Regolamento IVASS del 30 agosto 2022 n. 52 sull’attuazione delle disposizioni previste dal dl 21 giugno 2022, n. 73, sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli e la valutazione in bilancio.
In particolare, il dl in oggetto:
- prevede la possibilità per coloro che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione come iscritto nell’ultimo bilancio invece che al valore di realizzazione prevedibile in ragione dell’andamento del mercato, con eccezione delle perdite durevoli;
- attribuisce all’IVASS il potere di determinare le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese assicurative.
Sul punto, le imprese che, anche per il 2022, ritengano di usufruire di tale facoltà dovranno:
- trasmette all’IVASS informazioni aggiuntive;
- destinare gli utili emersi a seguito dell’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile;
- adottare un’adeguata prassi informativa (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio, commento alla relazione semestrale), con idonea individuazione delle modalità di valutazione
L’esercizio di tale facoltà relativamente ai titoli non durevoli non è subordinata a criteri dimensionali prudenziali delle imprese.
Il Regolamento abroga il Regolamento n. 43 del 12 febbraio 2019 relativo all’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, prevista dal dl 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.