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Titoli non immobilizzati in bilancio: le indicazioni OIC

15 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo
OIC

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato un documento interpretativo (del Dl 21 giugno 2022, n. 73) in materia di aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati.

Il documento in oggetto esamina le norme introdotte dall’articolo 45 del Decreto Legge 73/2022, convertito nella Legge 122/2022, sotto un profilo tecnico contabile.

La norma riguarda i titoli di debito e di capitale appartenenti all’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, valutati in base all’articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

In particolare, l’OIC 20 e l’OIC 21 sono i principi contabili nazionali applicabili ai titoli compresi nella norma.

È importante notare che il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, poiché questi sono disciplinati dall’OIC 32 e valutati al fair value, non al minore tra costo e valore di realizzazione.

Tuttavia, i criteri di valutazione dell’OIC 32 rimangono invariati per i titoli oggetto di copertura del fair value e per i titoli ibridi quotati valutati secondo il paragrafo 50 dell’OIC 32.

La norma contenuta nella deroga si applica ai titoli di cui all’ultimo bilancio approvato (ad esempio, il 31 dicembre 2021) e ai titoli acquistati nell’attuale esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (ad esempio, l’esercizio 2022).

La deroga può essere applicata anche a tutti i titoli non immobilizzati del portafoglio o a specifici titoli, anche se emessi dallo stesso emittente ma di specie diversa, a patto di motivare adeguatamente la scelta effettuata nella nota integrativa.

Modalità di applicazione delle novità sui titoli non immobilizzati

Il Decreto Legge 73/2022 ha introdotto alcune norme tecniche contabili in merito alla valutazione dei titoli di debito e di capitale dell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale delle imprese.

L’articolo 45 comma 3-octies permette alle società di valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, o al costo d’acquisizione per i titoli non presenti in tale bilancio, con l’eccezione delle perdite di carattere durevole che devono essere stimate in base ai principi contabili OIC 20 e OIC 21.

La deroga introdotta dalla norma consente alle imprese di evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio, tuttavia continuano ad applicarsi altre disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’OIC 20 e di conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell’OIC 26.

La società che si avvale della facoltà prevista dall’articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge deve destinare a riserva indisponibile gli utili corrispondenti alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio approvato o al costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti, la società deve destinare gli utili degli esercizi successivi a tal fine.

Inoltre, la deroga si applica solo ai titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato o a specifici titoli, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

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