Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il Provvedimento 18 luglio 2013 Prot. n. 2013/87896 in materia di imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il Provvedimento definisce gli adempimenti dichiarativi, le modalità di versamento dell’imposta, i relativi obblighi strumentali, le modalità di rimborso, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 8 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e finanze del 18 marzo 2013.
In particolare, il punto 1 del provvedimento reca disposizioni relative alla individuazione degli “Intermediari responsabili del versamento dell’imposta”, prevedendo che per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge di stabilità 2013, sono responsabili del versamento dell’imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, alla negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.
Il punto 2 individua gli altri soggetti che, alle condizioni ivi previste, sono responsabili del versamento dell’imposta.
Il punto 3 riguarda, in generale, l’obbligo di versamento dell’imposta e detta indicazioni in ordine alle modalità di versamento.
Il punto 4 del provvedimento riguarda gli obblighi dei soggetti non residenti derivanti dall’applicazione dell’imposta.
Il punto 5 disciplina gli obblighi strumentali cui sono soggetti i responsabili del versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del decreto 21 febbraio 2013.
Il punto 6, nel rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, fissa il termine di presentazione della dichiarazione al 31 marzo di ciascun anno, da effettuare esclusivamente in via telematica, chiarendo che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Il punto 7 è dedicato alla delega alla società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 TUF.