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Giurisprudenza

Interessi anatocistici e ricalcolo del saldo di conto corrente

28 Maggio 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9214, Pres. Marulli, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 9214 del 8 aprile 2024, (Pres. Marulli, Rel. Terrusi) la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di ricalcolo del saldo di conto corrente in relazione a una domanda di restituzione in caso di illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte dell’intermediario.

In tale sede ha in particolare stabilito che, nelle azioni poste in essere dal correntista, non è necessaria la continuità degli estratti conto per il ricalcolo del saldo, essendo invece possibile la «definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti prodotti fino a una certa data e, con minimo intervallo, da una certa data in poi», anche traendo conclusioni dal comportamento dell’intermediario in sede di processo ex art 116, secondo comma, C.p.c.

Il caso è quello di un contratto di conto corrente bancario in cui si prevedevano interessi anatocistici, al di fuori dei requisiti previsti per legge ex art 1283 c.c.

Poiché tuttavia il correntista non era riuscito a produrre in giudizio estratti conto a totale copertura della durata del rapporto, il giudice di merito aveva ricalcolato il saldo del conto partendo dal primo estratto conto successivo al periodo non coperto, negando in particolare valore di argomento di prova ex art 116, secondo comma, C.p.c. al comportamento della banca che si era rifiutata di adempiere alla richiesta di parte di estrarre copia della documentazione bancaria esercitata in giudizio, mediante ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c.

In conseguenza, il giudice di merito aveva ricalcolato il saldo tenendo conto del solo periodo successivo a quello per cui non erano stati prodotti gli estratti conto. 

La Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata.

In particolare, ribadisce che l’art 119 T.U.B. prevede un dovere a carico dell’intermediario di produzione dell’estratto conto a richiesta del correntista; indipendentemente dal fatto che questo avvenga in via stragiudiziale o giudiziale mediante ordine di esibizione emesso dal giudice, ribadendo che il comportamento della banca non era giustificato.

Spiega poi che la regola per cui per procedere al ricalcolo del saldo del conto si prende come punto di partenza il primo estratto conto disponibile, o, se ci sono periodi scoperti, quello successivo all’intervallo, dipende dal principio generale dell’ordinamento in base a cui sul correntista in quanto attore grava il rischio di incompletezza della prova.

D’altra parte la continuità degli estratti conto non è prova legale: il correntista può ottenere il ricalcolo del saldo a partire dal momento del primo estratto conto prodotto (e non quindi da quello successivo al periodo non documentato), giustificando la propria pretesa con tutti i mezzi di prova consentiti nell’ordinamento.

In particolare, in questo caso, argomentando a partire dal comportamento di controparte nel processo, ex art 116, secondo comma, C.p.c.: ne deriva che «la mancata produzione di alcuni degli estratti conto può (…) assumere una colorazione neutra (…) e può giustificare un accertamento del saldo di conto corrente non influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato».

La Corte cassa con rinvio. 

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