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Tracciabilità dei flussi finanziari: aggiornate le Linee guida ANAC

22 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera ANAC del 27 luglio 2022 n. 371 recante il nuovo aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

In particolare, evidenzia l’ANAC, la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» ed in particolare l’articolo 3 che ha introdotto la ‘‘tracciabilità dei flussi finanziari’’, prevedendo che: «Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche».

Visto l’articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010 secondo cui, ai fini della tracciabilità, su ogni transazione eseguita dalla stazione appaltante o da un operatore economico della filiera delle imprese relativa a un determinato contratto deve essere presente il Codice Identificato Gara (CIG) rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 con la quale l’Autorità ha fornito linee interpretative ed applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’istituto della tracciabilità assurge a principio ordinatore dell’azione amministrativa che può essere considerato come diretta conseguenza dei principi sanciti dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo che, a sua volta, costituisce applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione.

Lo stesso deve, quindi, trovare applicazione ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici.

Tanto premesso, l’ANAC ha ritenuto necessario modificare le indicazioni contenute nella determinazione n. 4 del 2011 aggiornata dalla deliberazione n. 556 del 2017.

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