ESMA ha pubblicato l’aggiornamento alle proprie Q&A sulle strutture di mercato nel regime della MiFID II e MiFIR con riguardo al tema del trading algoritmico di cui all’art. 17 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
In particolare, ESMA si sofferma sulla possibilità per le sedi di negoziazione che utilizzano il trading algoritmico di stabilire orari di negoziazione specifici applicabili solo a un sottoinsieme di strumenti finanziari o a uno strumento finanziario specifico.
Nel confermare la possibilità per una sede di negoziazione di stabilire orari di negoziazione a livello di strumento per un sottoinsieme specifico di strumenti finanziari o per uno strumento finanziario specifico, ESMA precisa che tali orari di negoziazione specifici (e gli strumenti a cui si applicano) devono però essere resi pubblici e comunicati dalla sede ai partecipanti al mercato.
A titolo di esempio, le sedi di negoziazione possono stabilire orari di negoziazione specifici basati sugli orari di negoziazione del mercato sottostante (ove applicabile) per facilitare l’immissione di liquidità da parte dei market maker.