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Giurisprudenza

Trading online: quando la banca non è responsabile per le perdite?

9 Giugno 2022

Collegio  ACF, 06 giugno 2022, n. 5490 – Pres. Barbuzzi, Rel. Guizzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 5490 del 6 giugno 2022, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si è espresso sul tema della responsabilità dell’intermediario nella prestazione di servizi di investimento riconducibili al c.d. trading online.

In particolare, nel caso di specie, il ricorrente investiva mediante la piattaforma di trading online fornita dalla banca, una consistente somma di denaro in titoli altamente speculativi, perdendo poi l’intera somma.

Sul punto il ricorrente deduceva che:

  • non era stato correttamente profilato;
  • non gli sarebbero state fornite le informazioni su caratteristiche e rischi dello strumento finanziario;
  • la banca non aveva adempiuto agli obblighi informativi più stringenti previsti dalla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104 sui prodotti finanziari illiquidi.

Obblighi per la banca in caso di execution only

L’intermediario, viceversa, produceva la cronologia delle operazioni di investimento del cliente eseguite in autonomia tramite la piattaforma di trading online.

Per tali tipologie di investimento non viene fornito il servizio di consulenza, ma tale attività rientra tra le operazioni di “execution only” per le quali è necessario semplicemente aver condotto il giudizio di appropriatezza.

A seguito di tale giudizio, sulla base delle risposte fornite dal ricorrente, gli veniva attribuito un profilo di rischio moderato.

Le misure da attuare in caso di non appropriatezza dell’ordine di investimento

Sul punto, evidenzia l’ACF, l’intermediario aveva correttamente operato, in quanto le modalità di funzionamento dell’home banking approntate comportavano la visualizzazione, da parte del cliente, nel momento della sottoscrizione dell’ordine, di un messaggio contenente:

  • la segnalazione della non appropriatezza dell’ordine;
  • della natura complessa del prodotto finanziario;
  • l’invito alla consultazione e la messa a disposizione del KID relativo all’investimento.

Le modalità di esecuzione dell’ordine, inoltre, prevedevano la necessità da parte del cliente di dichiarare espressamente di aver preso visione e di essere consapevole della valutazione di non appropriatezza dell’investimento.

Pertanto, l’ACF respingeva il ricorso in oggetto, sottolineando inoltre che il cliente aveva eseguito già nei due anni precedenti diverse operazioni altamente rischiose.

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