Con provvedimento Prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha emanato disposizioni concernenti gli adempimenti in materia di transazione fiscale, di cui all’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCll), nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Il provvedimento, in particolare, stabilisce che, nell’ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate:
- se la falcidia del debito originario proposto (inclusi gli accessori) è superiore al 70% e,
- contestualmente, all’importo di 30 milioni di euro,
l’adesione alla proposta dovrà essere espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.
Tali disposizioni si applicano alle proposte di transazione fiscale formulate con decorrenza dall’1 febbraio 2024.
Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni previste dall’art. 1-bis, c. 1, secondo periodo, D.L. n. 69/2023, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (C.D. Decreto Anticipi), individuando allo scopo:
- la struttura centrale competente ad esprimere il parere conforme
- la soglia di percentuale e in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata
- la decorrenza delle nuove disposizioni.