Con l’ordinanza in esame, la Corte si sofferma sull’applicazione dell’art. 182-ter l.fall., nella versione precedente alla modifica di cui al comma 81 dell’art. 1 L. n. 232/2016, applicabile al caso di specie.
L’articolo in esame, come noto, prevede un sub-procedimento da seguire nel caso in cui il debitore intenda accedere al concordato preventivo prospettando una transazione fiscale.
Secondo un primo orientamento minoritario (v. Tribunale Monza, 23 Dicembre 2009), il debitore è obbligato a seguire il sub-procedimento (e quindi è imprescindibile la presentazione dell’istanza di transazione fiscale) nel caso in cui la proposta di concordato preveda il soddisfacimento parziale di crediti erariali, a pena di inammissibilità del concordato.
A parere della Corte, tuttavia, in linea con la precedente giurisprudenza maggioritaria (Cass. Civ. nn. 2931 e 2932 del 2011), l’istituto della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter l.fall. è facoltativo e difatti, dalla lettura della norma, si evince che il legislatore non ha voluto prevedere un trattamento preferenziale ed esente dalla regola della par condicio per i crediti tributari.
Tenuto conto di quanto sopra, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di concordato preventivo, la c.d. “transazione fiscale” di cui all’art. 182-ter l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato, ma non ancora novellato dall’art. 1, comma 81, della I. n. 232 del 2016, che ha segnato l’obbligatorietà del procedimento ivi descritto in funzione della riduzione dei crediti tributari, si configura come istituto meramente facoltativo e accessorio, essendo rimessa al debitore la facoltà di ricorrervi e rimanendo per questi ferma la possibilità di prospettare la falcidia o la dilazione del pagamento di tutte le proprie passività fiscali, o anche solo di una parte di esse, direttamente nella proposta di concordato”.