L’elemento distintivo rilevante in tema di transazione è che la transazione “generale” riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme; mentre la transazione “speciale” attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l’effetto estintivo o preclusivo, e lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale.
A tal fine l’indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l’avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell’art. 1364 cod. civ. le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l’eventuale ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all’accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto.
In tema di transazione, quella dettata dall’art. 1974 cod. civ. è una disciplina di ampia portata che trova la sua ratio nella eccezionale rilevanza che è possibile attribuire all’errore sul motivo del contratto, sicché si applica a qualunque tipologia di transazione, “generale” o “speciale”, con priorità rispetto alla previsione dell’art. 1975 cod. civ.