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Transazioni compensate da CCP: slitta l’entrata in vigore dell’acquisto forzoso

13 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 ottobre 2022, il regolamento delegato (UE) 2022/1930 che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso in relazione ai mancati regolamenti delle transazioni compensate mediante Controparti centrali.

Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione  fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento.

Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti.

Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica altresì i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso di cui all’articolo 7, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 era stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione per differire la data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 al 1o febbraio 2021. Detta data è stata nuovamente differita al 1o febbraio 2022 dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione.

Tuttavia, i portatori di interessi hanno dimostrato che gli acquisti forzosi obbligatori potrebbero aumentare la pressione di liquidità e i costi dei titoli a rischio di acquisto forzoso.

Tale effetto potrebbe essere ulteriormente esacerbato in caso di volatilità del mercato.

In tale contesto, l’applicazione delle norme sull’acquisto forzoso obbligatorio di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 potrebbe incidere negativamente sull’efficienza e la competitività dei mercati dei capitali nell’Unione.

Tale incidenza potrebbe a sua volta comportare un maggiore scarto denaro-lettera, una minore efficienza del mercato e incentivi ridotti a prestare titoli sui mercati dei prestiti di titoli e sui mercati pronti contro termine e a regolare le operazioni con CSD stabiliti nell’Unione.

Si prevede pertanto che i costi dell’applicazione delle norme sull’acquisto forzoso, come attualmente specificato nel regolamento (UE) n. 909/2014, superino i potenziali benefici.

Di conseguenza le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all’acquisto forzoso non dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 2 novembre 2025.

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