L’art. 110 T.U.I.R. non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, essendo meramente finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing.
Conseguentemente, l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale ovvero il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, bensì l’esistenza, tra imprese collegate, di transazioni avvenute a un prezzo diverso da quello normale.
Di converso, sarà il contribuente a dover dimostrare che le transazioni contestate siano avvenute a valori di mercato normali, alla stregua di quanto disposto dall’art. 9, comma 3, T.U.I.R.