La Consob ha posto in pubblica consultazione fino al prossimo 30 maggio un documento con le modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE (Transparency II).
La direttiva è intervenuta, tra l’altro, sui resoconti intermedi di gestione, prevedendo la loro abrogazione. Al tempo stesso, però, è stata lasciata aperta ai Paesi membri della Ue l’opzione di reintrodurre l’obbligo dei resoconti trimestrali a determinate condizioni e previa analisi costi/benefici. In precedenza la direttiva Transparency I, recepita in Italia nel 2007, aveva già, sostituito l’obbligo di pubblicazione delle relazioni trimestrali con la pubblicazione di resoconti intermedi più sintetici, caratterizzati da indicazioni qualitative anziché numeriche, nella prospettiva di contrastare le logiche del cosiddetto short termism nelle scelte societarie e di ridurre gli oneri in capo agli emittenti.
Il Legislatore ha delegato a Consob il compito di valutare l’ipotesi di una eventuale reintroduzione dell’obbligo di pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, subordinando la sua adozione alla sussistenza di alcune condizioni, da esaminare anche in chiave comparatistica.
La legge prevede che, prima dell’eventuale reintroduzione degli obblighi, la Consob renda pubblica l’analisi di impatto. Viene pertanto avviata oggi una consultazione volta ad acquisire elementi utili per verificare la sussistenza delle condizioni imposte dal Legislatore, relative a:
- l’onerosità degli obblighi;
- il contributo delle informazioni alle decisioni di investimento;
- l’attenzione ai risultati di breve periodo;
- le possibilità di accesso delle piccole e medie imprese ai mercati regolamentati.
Contestualmente, con Comunicazione n. 0032754 del 12 aprile 2016, la Consob ha chiarito agli emittenti sottoposti ad obblighi di informativa mensile e agli emittenti sottoposti ad obblighi di integrazione dell’informativa resa nelle rendicontazioni contabili periodiche le modalità con cui dovranno continuare a pubblicare le informazioni aggiuntive richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Tuf.