Il curatore, in caso di domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, e riassunta successivamente nei confronti del curatore stesso, mantiene la titolarità del potere di scioglimento del contratto ex art. 72 L. Fall.
Tuttavia, se la domanda ex art. 2932 c.c. era stata trascritta antecedentemente all’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile al promissario acquirente.