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Giurisprudenza

Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. prima del fallimento e opponibilità al promissario acquirente

18 Dicembre 2018

Vincenzo Pellegrino, collaboratore alla cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno, trainee lawyer in Salerno

Cassazione Civile, Sez. VI, 16 aprile 2018, n. 9349 – Pres. Di Virgilio, Rel. Di Marzio.

Il curatore, in caso di domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, e riassunta successivamente nei confronti del curatore stesso, mantiene la titolarità del potere di scioglimento del contratto ex art. 72 L. Fall.

Tuttavia, se la domanda ex art. 2932 c.c. era stata trascritta antecedentemente all’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile al promissario acquirente.


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