Con Risposta n. 185/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti per l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni nel trasferimento di azioni o quote sociali.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui oggetto del trasferimento siano azioni o quote, l’esenzione rileva solamente per il trasferimento di partecipazioni che permette ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo della società.
L’agevolazione in oggetto si applica anche per il trasferimento di azioni che permetta di acquisire o integrare il controllo in regime di comproprietà, purché, ai sensi dell’art. 2347 del c.c., i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.
Inoltre, la disciplina prevista dall’art. 3, co. 4ter del TUS è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, ma ”non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio”.
L’agevolazione, tuttavia, non può essere concessa nel caso in cui a seguito del trasferimento dell’azione o dello strumento finanziario partecipativo, il beneficiario non disponga dei poteri di controllo della società ricevuta a titolo gratuito.
Pertanto, l’agevolazione in oggetto può essere riconosciuta nel caso in cui la partecipazione societaria oggetto di donazione attribuisca ai donatari il potere di intervenire in modo diretto ed immediato sull’attività sociale, guidandone la gestione e le decisioni aziendali.
In altri termini, la ratio della norma agevolatrice richiede:
- che i donanti trasferiscano il controllo della società di famiglia;
- l’effettivo esercizio del controllo da parte dei donatari.