La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, in una recente pronuncia, il rapporto fra cessione d’azienda, successione nei contratti e rapporti negoziali di tipo associativo.
In particolare, la Corte – prendendo atto di quanto disposto dall’articolo 2558, comma 1 c.c., in base al quale “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale” – ha ritenuto inapplicabile la citata norma codicistica ai contratti associativi stipulati per l’esercizio dell’azienda.
La pronuncia esaminata ha infatti sostenuto che i contratti di natura associativa non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2558, comma 1 c.c., limitato ai soli contratti a prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguiti da entrambe le parti, fra cui, appunto, non possono essere annoverati i contratti di associazione temporanea di imprese.