Licenziato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo asseritamente giustificata dall’intento di chiudere un reparto aziendale, un lavoratore deduce la nullità del proprio licenziamento per violazione dell’art. 2112 c.c.
Il Tribunale – appurato che, al di là della qualificazione attribuita dalle parti, l’operazione con cui venivano esternalizzati i fattori originari dell’organizzazione produttiva, costituisce senz’altro un trasferimento d’azienda – afferma che l’art. 2112 c.c. stabilisce soltanto che la cessione d’azienda non costituisce autonomo motivo di licenziamento, mentre non prevede un distinto e specifico motivo di nullità che giustifichi l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori.
L’accertamento dell’esistenza di un trasferimento d’azienda si riflette, tuttavia, sul piano sostanziale della legittimità del licenziamento, sull’adeguatezza della comunicazione di apertura del licenziamento collettivo, là dove dovrebbero essere comunicati i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per cui si ritiene il licenziamento non possa essere evitato.
Nel caso di specie l’occultato trasferimento d’azienda costituisce strumento alternativo al licenziamento, che fu taciuto nella sua comunicazione di apertura; del che ne consegue l’applicazione dell’art. 18, comma 4 stat. lav.