Con la sentenza del 28 aprile 2022, C‑237/20, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affrontato il tema del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda a mezzo di una procedura di pre-pack attuata nel contesto del fallimento del cedente.
La procedura di pre-pack consiste nella cessione di un’impresa organizzata antecedente alla dichiarazione di fallimento del cedente perfezionata solo dopo la dichiarazione di fallimento.
Tale vendita viene seguita, nella fase antecedente il fallimento, da un curatore designato sotto il controllo di un giudice delegato, nominati dal tribunale competente.
Generalmente, lo stesso curatore e lo stesso giudice delegato vengono confermati nella successiva pronuncia di fallimento, potendo poi perfezionare la vendita nell’ambito della procedura concorsuale.
Scopo della procedura di pre-pack è quello di vendere l’impresa senza interruzione di attività, garantendo nel contempo un maggior profitto dalla vendita.
Rispetto ai diritti dei lavoratori dell’impresa ceduta, la vicenda riguarda la corretta interpretazione del regime della direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese.
Tale direttiva, nel combinato disposto degli articoli 3 e 5, prevede che i diritti dei lavoratori, generalmente trasferiti al cessionario in caso di trasferimento dell’impresa, non lo siano laddove:
- il trasferimento dell’impresa avvenga nell’ambito di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga finalizzata alla liquidazione dei beni del cedente;
- la procedura sia svolta sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
Nel rinviare la questione alla Corte europea il giudice ha quindi chiesto se un’operazione di pre-pack nell’ambito di una procedura fallimentare possa integrare i sopraccitati requisiti, dovendosi perciò escludere il mantenimento dei diritti dei lavoratori a seguito della cessione dell’impresa.
La Corte UE, nel considerare l’operazione di pre-pack, attuata nei termini sopra descritti, è idonea a soddisfare i requisiti della finalità di liquidazione dei beni e del controllo pubblico, ha tuttavia ritenuto che, ai fini dell’applicazione del regime di deroga di cui al suddetto articolo 5, tale procedura di pre-pack debba essere disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.