Con la sentenza n. 26046, la suprema Corte ha stabilito che, in tema d’imposte ipotecarie, la base imponibile di un complesso aziendale è pari al valore di mercato di ciascun bene immobile facente parte della struttura, senza tenere conto delle passività che gravano su questi, contrariamente a quanto previsto dall’art. 15 del d.l.g.s. n. 347 del 1990 ai fini dell’individuazione dell’imponibile sul trasferimento dell’azienda per “mortis causa”, dove, invece, devono essere prese in considerazione.
Tale ragionamento poggia sul fatto che il presupposto impositivo, che va identificato nella trascrizione dell’atto, è diverso rispetto a quello dell’imposta sulle successioni, che colpisce il trasferimento dei beni.