Con Provvedimento n. 30884/2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa in merito alla configurazione di pratiche commerciali scorrette connesse al trasferimento di un consistente numero di rapporti di conto corrente da parte di un istituto finanziario ad un altro, senza l’espresso consenso dei correntisti.
Tale operazione era stata realizzata dall’istituto per il tramite di una proposta di modifica unilaterale del contratto, ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del D. Lgs. 385/1993 (TUB) ed una cessione via conferimento di rami d’azienda ai sensi dell’art. 58 del TUB, comprendente quei contratti riconducibili a clientela definita come “prevalentemente digitale”.
La valutazione dell’AGCM si è concentrata sulle modalità con cui:
- sono stati identificati i clienti qualificati come “prevalentemente digitali”;
- è stata prevista l’adesione di tali clienti al trasferimento del conto corrente;
- l’operazione è stata loro comunicata.
A) L’identificazione dei clienti “prevalentemente digitali”
La definizione dei rami d’azienda ceduti adottata dalla banca, quale “attività, passività e rapporti, anche in itinere, organizzati funzionalmente per la gestione dei clienti persone fisiche che utilizzano prevalentemente canali digitali” è stata ritenuta generica ed indeterminata dall’AGCM, poiché comprendente potenzialmente numerosissimi clienti e carente del necessario requisito dell’omogeneità. Sotto tale profilo, la definizione adottata non consente neppure l’operatività dell’art. 58 del TUB.
I criteri in base ai quali la banca ha identificato i clienti come “prevalentemente digitali”, inoltre, sono stati valutati negativamente dall’Autorità garante, in quanto:
- Arbitrari: per l’illogicità intrinseca alla base dell’esclusione da tale operazione dei dipendenti e gli ex dipendenti della banca;
- Discrezionali: per la banca il “cliente prevalentemente digitale” è colui che ha effettuato sino a 10 operazioni all’anno in filiale;
- Funzionali a cedere la clientela meno redditizia: non era previsto infatti il trasferimento di clienti che avevano prodotti di investimento o una giacenza media superiore a 100.000 euro, o acquirenti di servizi accessori o assicurativi.
B) Le modalità di adesione al trasferimento del conto corrente
Le modalità di adesione dei correntisti adottate dalla banca non prevedevano l’acquisizione del loro espresso consenso, bensì una semplice comunicazione di una proposta di modifica unilaterale del contratto ex artt. 118 e 126 sexies del TUB: l’operazione, infatti non era un mero trasferimento del contratto di conto corrente, ma implicava una vera e propria alterazione del sinallagma contrattuale originario fra le parti, in ragione del cambiamento delle condizioni contrattuali, nonché della perdita di disponibilità dei servizi base dei conti correnti coinvolti (ad es. l’impossibilità di avere una filiale fisica, l’accesso all’home banking tramite browser, gli assegni, le carte virtuali, l’impossibilità di contrarre mutui con la propria banca).
C) Le modalità di comunicazione del trasferimento
La banca non ha comunicato ai correntisti il passaggio da un istituto all’altro in modo adeguato ad informare i consumatori sugli effetti dell’operazione, sotto un duplice profilo:
- la comunicazione inviata non aveva chiarito che i destinatari avrebbero potuto rifiutare il trasferimento, ma solo che potevano discutere la propria posizione con la banca;
- la comunicazione non faceva alcun espresso riferimento alle significative modifiche che il trasferimento avrebbe comportato in termini di perdita di servizi prima disponibili.
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L’Autorità garante ha pertanto ritenuto tali pratiche commerciali come scorrette in relazione anzitutto alla mancata acquisizione dell’espresso consenso dei correntisti: tali pratiche hanno inevitabilmente condizionato, infatti, la loro capacità di esprimere scelte consapevoli.