1) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisca in un altro Stato membro la sede della propria direzione effettiva senza che tale trasferimento incida sul suo status di società costituita secondo il diritto del primo Stato membro, può fondarsi su tale articolo al fine di contestare il rifiuto del riporto delle perdite anteriori a detto trasferimento oppostole nell’altro Stato membro.
2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che escluda la possibilità per una società, che ha trasferito la sede della propria direzione effettiva e, quindi, la propria residenza fiscale in tale Stato membro, di far valere una perdita fiscale originatasi, prima di tale trasferimento, in un altro Stato membro, nel quale essa conserva la propria sede sociale.