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Banca in risoluzione e trasferimento di attività e passività a “banca ponte”

20 Maggio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Conclusioni Avvocato generale Corte di Giustizia UE, 21 marzo 2024, cause riunite da C‑49822 a C‑50022

Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (J.R. de la Tour) ha presentato le proprie conclusioni con riferimento alle cause riunite da C‑498/22 a C‑500/22, sulla tutela della clientela di una banca posta in risoluzione, in seguito al trasferimento di attività e passività di quest’ultima, a una c.d. “banca ponte”.

In particolare, tutte le cause avevano ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale sulla la corretta interpretazione degli artt. 3, par. 2, e 6 della Direttiva 2001/24/CE, relativi alla legge applicabile e alla pubblicazione dei provvedimenti di risanamento di enti creditizi nell’Unione Europea, nonché dell’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, relativo alla invalidità delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Tutte le domande sono state proposte nell’ambito di diversi contenziosi sorti in Spagna a seguito della risoluzione di una banca portoghese nel 2014, e, più precisamente, al trasferimento di talune attività e passività di quest’ultima ad una banca ponte.

In particolare, i procedimenti principali vedevano diversi clienti della banca convenire in giudizio la banca ponte a vario titolo: per il rimborso degli importi percepiti dalla banca sottoposta a risoluzione in ragione di clausole abusive apposte ad un mutuo ipotecario (causa C‑498/22), per l’annullamento di contratti finanziari complessi, il rimborso delle somme versate ed il risarcimento del danno (causa C‑499/22), la liquidazione dei rendimenti di un obbligazione emessa dalla banca e il rimborso dell’importo corrispondente al suo valore nominale (causa C‑500/22).

Rispetto ad ogni contenzioso, la banca ponte eccepiva la propria di carenza di legittimazione passiva in quanto, a suo dire,  i crediti controversi non erano stati oggetto di trasferimento dalla banca in risoluzione a quella ponte.

Di contro, i ricorrenti lamentavano carenze di tutela giurisdizionale e la violazione di diversi principi e diritti fondamentali considerato che il provvedimento di risoluzione contenente la precisazione delle attività e passività trasferite alla banca ponte non era stato pubblicato conformemente alle prescrizioni dell’art. 6 della direttiva 2001/24/CE.

Orbene, in ciascuna delle tre cause, i giudici del rinvio hanno chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se un’interpretazione dell’art. 3, par. 2, della Direttiva 2001/24 che implica il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante (nel caso, la Spagna), degli effetti di una decisione dell’Autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine (ossia, il Portogallo) che non è stata pubblicata nei termini imposti dall’art. 6, parr. da 1 a 4, di detta Direttiva, sia conforme al diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva previsto all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, al principio generale della certezza del diritto e al principio di uguaglianza, nonché al divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità sancito all’art. 21, par. 2, della Carta. 

Secondo l’Avvocato generale, gli articoli della direttiva appena richiamati “devono essere interpretati nel senso che non ostano, in mancanza della pubblicazione prevista all’art. 6, par. 1, della suddetta direttiva, al riconoscimento, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento che ha comportato la creazione di una banca ponte, con trasferimento parziale di obblighi e responsabilità, prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento e il pagamento di un credito inizialmente detenuto nei confronti dell’istituto bancario oggetto del succitato provvedimento di risanamento, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.”

I giudici del rinvio hanno altresì chiesto alla Corte se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un’interpretazione dell’art. 3, par. 2, della Direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’Autorità competente dello Stato membro d’origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dal trasferimento, in capo a una banca ponte, dell’attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca soggetta ai provvedimenti di risanamento, quando la successiva condotta della banca ponte stessa, controllata da un’Autorità pubblica che applica il diritto dell’Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale banca ponte si fosse accollata anche le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.

A riguardo, l’Avvocato generale propone che l’art. 3, par. 2, della Direttiva 2001/24, sia interpretato nel senso che i singoli non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato non dotato di prerogative che esorbitano dal diritto comune, creata nell’ambito di un provvedimento di risanamento di una banca di cui essi erano inizialmente clienti, per azionare la responsabilità di detta banca ponte per obbligazioni precontrattuali e contrattuali connesse ai contratti conclusi con la banca oggetto del provvedimento di risanamento.

Infine, i giudici del rinvio hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto di proprietà garantito dall’art. 17 della Carta, con il principio della certezza del diritto, con il principio del livello elevato di protezione dei consumatori di cui all’art. 38 della Carta e con l’art. 6, par. 1, della Direttiva 93/13, di un’interpretazione dell’art. 3, par. 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, nello Stato membro ospitante, di una decisione dell’Autorità amministrativa competente che prevede la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo della banca in dissesto dell’obbligo di rimborsare gli interessi percepiti in applicazione di una clausola abusiva o di pagare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale

L’Avvocato generale propone di interpretare tali disposizioni nel senso che “non ostano al riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione della competente Autorità amministrativa dello Stato membro d’origine che preveda, quale provvedimento di risanamento, la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo della banca in dissesto dell’obbligo di rimborsare gli interessi riscossi in applicazione di una clausola abusiva o di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.”

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