In tema di violazione dell’art. 1, comma 1, della l. n. 197/1991, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, della l. 689/1981, il termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari. Il diritto a riscuotere le somme dovute per tale violazione si prescrive, ex art. 28 della l. 689/1981, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, interrotto dalla contestazione dell’addebito, che vale come messa in mora dell’intimato. Inoltre, nella fase conseguente alla contestazione, ma pur sempre prodromica all’irrogazione della sanzione, rientra l’invito rivolto all’incolpato di presentare controdeduzioni, a norma dell’art. 3 del dlgs. 23172007 e coerentemente con l’art. 18 della l. 689/1981, per consentire all’Amministrazione, non già di contestare o meno l’addebito, bensì di adottare le proprie determinazioni circa l’emissione del provvedimento sanzionatorio o l’archiviazione degli atti.
La Suprema Corte così si è pronunciata in relazione ad un’operazione di trasferimento di denaro contante, avvenuta in occasione di un acquisto immobiliare senza ricorrere agli intermediari finanziari e, pertanto, in violazione dell’art. 1, comma 1, della l. n. 197/1991, ritenendo la valutazione, operata dalla Corte d’Appello, circa la tardività della contestazione e dell’accertamento dell’infrazione viziata dall’errata individuazione del termine di decorrenza del procedimento di accertamento e dall’erronea qualificazione come vizio del procedimento di una delle modalità conoscitivi di indagine, quale quella dell’acquisizione di memorie difensive.