L’illecito previsto dall’art. 1 co. 1 del d.l. n. 143/1991 rappresenta una fattispecie di mero pericolo posta a tutela dell’interesse generale alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio, che sanziona il trasferimento di denaro contante senza l’osservanza dell’obbligo formale dell’intermediazione di soggetti abilitati quando il valore sia eccedente Euro 12.500,00. A tal fine, è irrilevante ogni indagine circa lo scopo perseguito dalle parti tramite detta operazione.
In materia di trasferimento di denaro contante per una somma eccedente il limite di Euro 12.500,00, l’art. 1 co. 1 d.l. 143/1991, laddove sancisce la liceità di tale trasferimento solo se effettuato per il tramite di un intermediario abilitato, impone la pedissequa osservanza delle prescrizioni modali previste dai commi 1-bis e 1-ter, non essendo al contrario sufficiente che l’operazione sia stata posta in essere all’interno di un istituto di credito.