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Giurisprudenza

Se il trasferimento all’estero della società è fittizio competente a dichiarare il fallimento è il giudice italiano

11 Ottobre 2011

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 03 ottobre 2011, n. 20114

Di cosa si parla in questo articolo

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affrontano il tema della giurisdizione italiana in caso di procedure di insolvenza relativamente ad una società la cui sede legale è stata trasferita all'estero.

Richiamando i propri precedenti orientamenti (cfr., ex multis, le ordinanze n. 25038 del 2008 e 3057 del 2009), la Suprema Corte ricorda come il trasferimento in uno stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile – salve le convenzioni internazionali delle norme comunitarie – secondo il disposto degli artt. 9: e 10 della legge fallimentare (quali novellati dagli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 5 del 2006) e dell’art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, i quali escludono la predetta giurisdizione soltanto nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero, cioè nei soli casi in cui questo non abbia carattere fittizio o strumentale.

Infatti, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346 del 2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono giudici dello Stato nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi – per le società alle persone giuridiche – che il centro dell'interesse coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria. Tuttavia, ove anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l'esercizio di attività economiche nella sua sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, permane la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento (cfr. le ordinanze nn. 11398 del 2009 e 10606 del 2005).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha desunto il carattere fittizio del trasferimento all'estero della sede legale della società, e per l’effetto ha affermato la competenza del giudici italiano a dichiarare il fallimento della stessa società, sulla base dei seguenti fattori:

a) da un lato, l’equivoca e comunque ingiustificata scissione del trasferimento tra sede legale negli U.S.A. – dove non è stato spostato il centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa – e sede operativa in Gran Bretagna, dove è stato collocato al centro di detta attività. Dal che la Suprema Corte ha ritenuto la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale, posto che a tale all'estero della sede legale non aveva fatto seguito né l'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale della nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa;

b) dall’altro, il fatto che il trasferimento negli U.S.A. della sede della società era stato deliberato ed effettivamente eseguito in epoca tanto prossima alla presentazione delle istanze di fallimento. Per la Suprema Corte è quindi ragionevole supporre che si sia trattato di un espediente posto in essere in vista della probabile apertura della procedura di insolvenza, piuttosto che di una scelta reale, dettata da effettive ragioni imprenditoriali.

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