Con Risposta n. 159 del 08 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile al trasferimento titoli da un mandato fiduciario cointestato in caso di decesso di uno dei cointestatari.
In linea generale, l’Agenzia ricorda come, dal punto di vista fiscale, il trasferimento dei titoli ovvero il cambio di intestazione del dossier titoli è equiparato alla cessione degli stessi strumenti al valore di mercato.
Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di trasferimento dei titoli da un dossier cointestato a un dossier intestato a uno solo dei depositanti originari, considerato che si verifica comunque un cambio di intestazione.
Tuttavia, laddove il cambio di intestazione del deposito titoli non derivi da una manifestazione di volontà del coniuge superstite, ma sia conseguenza della morte dell’altro cointestatario, il trasferimento su un conto intestato al coniuge superstite del 50 per cento dei titoli, che non è caduto in successione, non può essere assimilato ad una cessione.
In tale ipotesi, il valore di carico dei titoli non cambia rispetto a quello del deposito di provenienza, vale a dire sarà costituito dal costo o valore di acquisto originario o in caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti come rilevato nel rapporto di provenienza.
Ne consegue che il trasferimento dei titoli non rientra nel regime fiscale previsto dall’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997, e che quindi non sia applicabile l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.